Appendice n. 1

STATUTO DELLA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO UMBERTO I

fra gli operai della Vallata Tramontina (Spilimbergo 1897).

TITOLO I

Scopo della Società.

Art. 1. Sotto la tutela dello Statuto del Regno venne istituita nella vallata Tramontina, con sede a TRAMONTI DI SOPRA, la Società di Mutuo soccorso fra gli operai, per i soli maschi allo scopo di aiutarsi scambievolmente col denaro delle loro economie.

Essa avrà il titolo: Società Operaia di Mutuo Soccorso Umberto I.

Art. 2. Il capitale sociale è formato dalle tasse di ammissione e dalle contribuzioni semestrali o annuali dei soci, e serve:

a) a soccorrere con sovvenzione giornaliera i soci che per malattia siano resi inabili al lavoro;

b) a provvedere ai bisogni dei soci resi inabili per vecchiaia, quando l’Assemblea generale troverà ciò compatibile collo stato economico della Società.

Art. 3. La Società dovrà mantenersi estranea a tutte le questioni politiche e religiose.

TITOLO II

Rappresentanza, Direzione ed Amministrazione della Società

Art. 4. La Società è rappresentata dal Presidente, ed in sua mancanza od impedimento dal Vicepresidente.

Art. 5. Essa è diretta ed amministrata dal Consiglio di Direzione composto dal Presidente e da sette (7) Consiglieri.

Art. 6. La Società ha inoltre: Un Esattore. Un Cassiere. Un Segretario. Tre Visitatori. Due Revisori dei conti. Tre Censori. Un Portabandiera.

Art. 7. Le cariche di cui l’articolo precedente, funzionano sotto la sorveglianza del Presidente, e del Consiglio direttivo, meno i Censori i quali sono indipendenti.

Art. 8. Le cariche di cui sopra vengono conferite dai soci in adunanza generale e per cinque anni dovranno essere tutte onorifiche, alla scadenza dei quali l’Assemblea fisserà quegli stipendi che crederà opportuni. Art. 9. Tutte le cariche devono scegliersi fra i soci, meno i Censori, che potranno essere estranei alla Società; durano per un anno ed è permessa la rielezione.

TITOLO III


Ammissione ed esclusione dei Soci.

Art. 10. I soci d’ora in poi non possono essere che effettivi. Art. 11. Sarà ammesso come socio chiunque, sempreché presenti regolare domanda al Consiglio direttivo, ed abbia i seguenti requisiti:

a) essere domiciliati nella Valle Tramontina;

b) avere compiti gli anni 15 e non oltrepassati i cinquanta, meno per i fondatori;

c) essere di sana costituzione fisica ed essere operai;

d) pagare la tassa di ammissione nei modi e termini fissati dagli articoli di cui al TitoloV°.

e) non essere vizioso e non vivere di accatto,

f) non essere stato condannato più volte per crimini o delitti in genere, o per contravvenzioni contro la pubblica costumatezza;

g) giustificare nel caso di una sola condanna una condotta irreprensibile per cinque anni, dopo espiata una pena di polizia, per i reati sovra accennati.

Art. 12. Cesseranno di far parte della Società:

a) coloro che venissero condannati per crimine o delitto in genere, oppure per contravvenzione contro la pubblica costumatezza.

b) coloro che impugnassero le armi contro la patria;

c) coloro che saranno in debito verso la Società delle contribuzioni per un anno;

d) coloro che si abbandonassero abitualmente alle risse od all’ubriachezza.

TITOLO IV

Mansioni delle Cariche Sociali.

Art. 13. Il Presidente rappresenta la Società; convoca, presiede e dirige la discussione nelle adunanze generali dei soci e del Consiglio direttivo, dispone per la corrisponsione dei sussidi ai soci, in conformità allo Statuto; dà corso agli appelli interposti contro le decisioni del Consiglio direttivo, in modo che siano evasi entro venti giorni dalla produzione; firma le corrispondenze ed i mandati di pagamento; firma e numera ciascuna facciata dei bollettari di esazione, certificando il fine di ciascuno il numero delle bollette di cui è composto.

Art. 14. Il Consiglio direttivo ha le seguenti incombenze:

a) amministra i fondi della Società e sorveglia il buon andamento della medesima;

b) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, premesso nei casi contemplati nelle lettere a, b, d dell’art. 11, il parere dei censori, notificando queste sue deliberazioni ai soci interessati, mediante il Segretario, il giorno successivo a quello in cui vengono prese;

c) delibera l’impiego da farsi dell’eventuale civanzo degli utili sociali, alla fine di ogni anno, e su quant’altro è stabilito dal presente Statuto.

Art. 15. Il Segretario è custode dell’archivio sociale; tiene un registro di tutti i soci per ordine di iscrizione, compila i processi Verbali delle adunanze generali e del Consiglio direttivo; dà corso agli avvisi e alle corrispondenze colla firma del Presidente; redige i mandati di pagamento dietro ordine scritto del Presidente; avverte mediante avviso da affiggersi nei soliti luoghi, i soci morosi in massa, senza indicazione di nomi, cinque giorni prima che si convochi il Consiglio direttivo, per pronunciare la loro esclusione; forma ogni trimestre un prospetto dell’ Amministrazione a compila alla fine dell’anno sociale il Resoconto da presentarsi per l’approvazione all’Assemblea generale.

Art. 16. L’Esattore esige dai soci le tasse d’ammissione e le contribuzioni, rilasciando ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia controfirmato e numerato dal Presidente; tiene un registro dei soci nel quale annota i pagamenti verificati; versa gli introiti a mani del Cassiere ogni qualvolta raggiungono o sorpassano le L. 30,00 e dà nota al Presidente dei soci morosi.

Art. 17. Il Cassiere esige gl’incassi fatti dall’Esattore e qualsiasi reddito sociale straordinario, paga i mandati emessi dal Presidente e versa ogni eccedenza di L. 50,00 alla cassa postale mediante apposito libretto intestato a nome del cassiere e per conto della Società Operaia ed è custode del libretto postale rappresentante il capitale Sociale intestato alla Società.

Art. 18. I Censori esercitano, per propria iniziativa, l’alta sorveglianza morale ed economica della Società; provvedono, ove occorra, al decoro ed al buon andamento della medesima mediante rimostranza al Presidente od al Consiglio direttivo, ed all’Assemblea Generale, dando i pareri che venissero loro richiesti dal Consiglio direttivo, ed hanno facoltà d’intervenire alle adunanze di questo, od a quelle generali dei soci, di prendere la parola sugli argomenti in discussione senza però aver diritto a voto nel caso che non siano soci.

Art. 19. I Visitatori hanno l’obbligo di verificare l’esistenza e la durata delle malattie denunciate dai soci riferendo al Presidente quanto crederanno necessario nell’interesse sociale per gli opportuni provvedimenti.

Art. 20. I Revisori hanno obbligo di rivedere il conto annuale della Società compilato dal Segretario, riferendo sul medesimo all’Assemblea generale ordinaria con apposita relazione.

TITOLO V

Doveri dei Soci.

Art. 21. Per mantenere e possibilmente aumentare il Capitale della Società, ciascun socio, ferma l’ eccezione di cui l’art. 35, pagherà una tassa di ammissione ed una contribuzione a semestre o ad anno.

Art. 22. La tassa d’ammissione per ciascun socio dai 15 ai 30 anni è di L. 5,00 , dai 30 ai 40 anni inclusivi è di L. 7,50, e dai 40 ai 50 è di L. 10 e dovrà essere pagata in due rate, come pure dovrà pagare il prezzo per l’acquisto di un esemplare dello Statuto Sociale.

Art. 23. I soci inscritti pagheranno ogni mese centesimi cinquanta. Art. 24. Ogni socio ha il dovere d’intervenire nelle adunanze generali e tutte le volte che la Società in corpo dovrà comparire in pubblico per disposizione dello Statuto, o per deliberazione dell’Assemblea generale, sotto pena, in caso di ingiustificata mancanza della penalità di Lire 1,00.

Art. 25. Sarà pure dovere dei soci di investigare nella luttuosa circostanza per la morte d’un consocio, se per lo stato miserabile della famiglia sia necessario invocare la liberalità degli altri soci mediante adunanza privata.

TITOLO VI


Diritti dei Soci.

Art. 26. Ogni socio, colpito da malattia che lo renda inabile al lavoro, avrà il diritto ad un sussidio giornaliero, che sarà da fissarsi di volta in volta dal Consiglio direttivo ed in proporzione del fondo disponibile.

La distribuzione dei detti sussidi incominceràdopo cinque anni dalla data della fondazione della Società.

Le malattie cagionate dall’abuso delle bibite alcooliche, da risse o da mal costume non danno diritto al sussidio.

Art. 27. Ogni socio ha pure diritto ad un sussidio giornaliero in caso che per vecchiaia od altre cause sia reso impotente al lavoro, sempre però alle seguenti condizioni:

a) che abbia pagate le contribuzioni anche ininterrottamente per anni venti;

b) che comprovi l’impotenza al lavoro con certificato medico e con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere dei Censori.

c) che l’Assemblea Generale, oltre i requisiti di cui sopra, trovi possibile concedere detto sussidio colle condizioni economiche della Società.

La misura del sussidio sarà fissata dall’Assemblea, e questo priverà il Socio del diritto al sussidio di cui l’art. 26.

Art. 28. I sussidi non potranno essere accordati che dopo cinque anni dalla data dell’Ammissione del Socio, oppure dopo di aver pagato il contributo di cinque anni cogli interessi del 3 %.

Art. 29. Dal sussidio dovuto al Socio ammalato sarà trattenuto l’importare del debito che avesse verso la Società.

Art. 30. Durante la malattia od impotenza al lavoro per vecchiai di cui all’art. 27, il Socio sarà esonerato dal pagamento delle contribuzioni.

Art. 31. L’esistenza e la durata della malattia dei soci dovrà comprovarsi con certificato del medico dei Comuni. Art. 32. Il certificato medico per comprovare l’esistenza e la durata della malattia dei soci assenti dal Comune, dovrà avere il visto del Sindaco di loro residenza, se si trovano nel Regno, e dal Console italiano se all’estero.

Art. 33. I soci assenti dal Comune perderanno il sussidio in caso di malattia se non faranno della stessa regolare documentazione al Presidente, entro quindici giorni dalla guarigione senel regno ed entro trenta giorni se all’estero.

Art. 34. Il socio ascritto al servizio militare cessa dall’obbligo delle contribuzioni il giorno successivo al giorno della sua partenza dal comune per arruolarsi sotto le armi e l’obbligo stesso rivive a suo carico il mese susseguente al rimpatrio.

Art. 35. Durante l’esonero dal pagamento delle contribuzioni l’ascritto al servizio militare non avrà diritto al sussidio e la relativa decorrenza di tempo non sarà computata in riguardo dei suoi diritti verso la Società.

Art. 36. Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo, riguardanti l’ammissione od esclusione dei soci, eccettuato il caso previsto dall’art. 12 lettera c, gl’interessati potranno interporre appello all’Assemblea generale, nei tre giorni successivi a quello in cui verranno loro notificate, mediante ricorso diretto al Presidente.

Art. 37. Il socio escluso per il motivo di cui all’art. 12, lettera c, potrà entro dieci giorni dall’avuta notifica dell’esclusione, togliere gli effetti della medesima, provando al Consiglio direttivo di avere pagate tutte le contribuzioni scadute, nonché cent. 50, quale tassa di riammissione.


Art. 38. Il socio che abbia appartenuto, anche interrottamente, per dieci anni alla Società, se viene escluso per mancato pagamento delle contribuzioni, potrà anche dopo passata l’età di anni cinquanta, entro l’anno successivo alla sua esclusione, togliere gli effetti della medesima purché comprovi al Consiglio direttivo di aver pagati gli arretrati a tutto il giorno della domanda e perdurino in lui le condizioni necessarie per l’ammissione in massima.


Art. 39. I soci hanno diritto al voto nelle Assemblee generali dopo raggiunta l’età di anni ventiuno, e dopo dieciotto mesi di vita sociale. I soci sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 40. Il socio escluso per qualsiasi causa non avrà alcun diritto ad indennità od a rimborso per i contributi pagati.

TITOLO VII

Delle Adunanze Generali.

Art. 41. Nel mese di Gennaio di ciascun anno sarà tenuta un’adunanza generale dei soci, nella quale:

a) verranno eletti due Revisori ai conti per l’esame del conto dell’anno successivo;


b) verrà presentato, discusso ed approvato il rendiconto dell’anno allora scaduto, dietro relazione dei Revisori.

c) si esporrà dal Consiglio lo stato economico della Società ed in generale il suo andamento.

d) si ventileranno le modificazioni che si crederà opportuno d’introdurre nello Statuto, e qualunque proposta relativa al miglioramento della Società; purché prodotta alla Presidenza entro il mese di Dicembre.


e) si rinnoveranno le altre cariche. Art. 42. Il Presidente oltre il caso previsto dall’art. 13 potrà convocare l’Assemblea per propria iniziativa e dovrà farlo dietro deliberazione del Consiglio direttivo, od a richiesta di almeno dieci soci.

Art. 43. Le deliberazioni dell’Adunanza Generale sono valide quando sieno prese a maggioranza assoluta di voti coll’intervento di un terzo dei soci aventi diritto a voto, però quando la Società si raduna in via di seconda convocazione potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.


Art. 44. Dichiarata aperta la seduta, il Segretario dà lettura del Processo Verbale della seduta precedente quindi l’Assemblea riceve comunicazione della ammissione di nuovi soci, e delle esclusioni che avvennero dopo l’adunanza, ed in seguito il Presidente dichiara aperta la discussione sulle materie che sono all’ordine del giorno.

Art. 45. Nessuno potrà prendere la parola se non gli sarà stata accordata dal Presidente, il quale non potrà concederla più di tre volte ad un socio, sullo stesso argomento. Ha però la precedenza su tutti chi intenderà di rispondere ad un fatto personale o fare un richiamo allo Statuto.

Art. 46. Il Presidente potrà togliere la parola a chiunque con importuna od inutile discussione comprometterà l’ordine e la dignità dell’Adunanza.

Art. 47. Il modo ordinario di votazione sarà per alzata e seduta. Quando si tratti di persona, si voterà per schede segrete. Sopra domanda di tre soci il Presidente dovrà far votare per appello nominale.

Art. 48. Quando si tratterà dell’approvazione del conto, i membri del Consiglio direttivo non potranno prendere parte alla votazione.

Art. 49. Ad ogni adunanza dell’Assemblea, sarà cura del Segretario affiggere alla porta della sala un elenco dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VIII


Disposizioni Generali.

Art. 50 L’anno sociale comincia col primo Gennaio e termina col 31 Dicembre di ciascun anno.


Art. 51. Tutti i soci promettono sul loro onore la piena osservanza del presente Statuto e si obbligano di assoggettarsi a tutte le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei soci, salvo il disposto dell’art. ....., rinunciando a qualunque reclamo presso le Autorità civili o giudiziarie per quasiasi causa.

Art. 52. La revisione o modificazione del presente Statuto sarà deliberata in adunanza generale, e tanto le modifiche quanto la revisione non s’intenderanno accolte se non accoglieranno almeno i suffragi di due terzi dei votanti.

Art. 53. Lo scioglimento della Società non potrà aver luogo che per deliberazione unanime di tutti i soci, oppure quando questi saranno in numero minore di sette. In questo caso il capitale Sociale sarà dai custodi del medesimo consegnato ai due Comuni Tramontini e per ognuno le somme che riguardanol’entità dei soci residenti nei rispettivi Comuni, redigendo in prova atto notarile, e verso obbligo nei Comuni di erogare gli utili dello stesso a beneficio delle Congregazioni di Carità, ed arestituirlo voltaché la Società si ricostituisca.

Art. 54. La Società in corpo, dietro invito apposito del Presidente, e col Vessillo Sociale, accompagnerà i Soci defunti fino al Cimitero. Saranno pagate alla Società per ogni morte di un socio la spesa di L. 35 per i funerali. La Società non potrà presentarsi in pubblico, né in corpo, né mediante i suoi rappresentanti, in nessun’altra circostanza, senza apposita deliberazione dell’Assemblea Generale, ed in caso di urgenza dal Consiglio direttivo.

TITOLO IX


Custodia del Capitale.

Art. 55. Il Capitale Sociale sarà in presenza del Presidente, del Cassiere e del membro del Consiglio direttivo eletto con maggior numero di voti dall’Assemblea, depositato alla Cassa Postale di Risparmio.

TITOLO X

Disposizioni Transitorie.

Art. 56. Il presente Statuto andrà in vigore oggi ..................................................... e sarà pubblicato mediante deposito di un esemplare per un mese nella Segreteria della Società, e verrà, a spese sociali, stampato in 200 esemplari.

IL PRESIDENTE

CROZZOLI GIACOMO

Il Segretario Leonardo Menegon

Il Cassiere Pradolin Antonio



Appendice n. 2

STATUTO DELLA SOCIETÁ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SOLIMBERGO (Spilimbergo, Tip. Menini, 1901)

TITOLO I

Costituzione e scpo della Società


Art. 1. - Sotto la tutela dello Statuto del Regno e dei relativi regolamenti delle leggi in vigore, si è costituita un’associazione denominata “Società Operaja di Mutuo Soccorso” in Solimbergo, Comune di Sequals.


Art. 2. - Essa ha per iscopo la fratellanza ed il mutuo soccorso degli operai fra loro, e tende a promuovere l’istruzione e la moralità, nonchè il benessere materiale onde cooperare efficacemente al bene comune. La Società rimarrà sempre estranea ad opinioni e partiti politici.

Art. 3. - Il Capitale Sociale è formato dalla tassa di ammissione, dalle contribuzioni dei soci e dalle elargizioni e lasciti dei privati: ed è destinato:

a) a soccorrere con sovvenzione giornaliera i soci che per malattia siano resi inabili al lavoro proficuo;

b) potrà anche venire in soccorso dei soci resi inabili per vecchiaia o per altra causa dipendente dal lavoro, quando l’assemblea generale a maggioranza dei voti, lo troverà compatibile collo stato economico della Società.

TITOLO II


Ammissione ed esclusione dei Soci

Art. 4. - Ogni cittadino che gode dei diritti civili può essere socio purché presenti regolare domanda al Consiglio direttivo ed abbia i seguenti requisiti:

a) abbia compiti gli anni quindici e non oltrepassati gli anni sessanta; b) sia di sana costituzione fisica;

c) abbia versata la tassa di ammissione prescritta dal presente Statuto;

d) sia d’incensurata morale condotta, non vizioso, né vagabondo;

e) non sia stato condannato per appropriazione indebita, per furto, per truffa, per falso, per attentato ai costumi, ed in genere per qualsivoglia azine disonorevole, se non sieno trascorsi tre anni dall’espiazione della pena, e sempreché il Consiglio direttivo reputi di accordare l’ammissione.

Art. 5. - Cesseranno di far pare della Società:

a) coloro che incorreranno in una delle pene di cui alla lettera e) all’art. precedente;

b) il socio che abbia occultate delle malattie croniche per essere ammesso a far parte della Società;

c) il socio che maliziosamente abbia occultata simulata o prolungata una malattia allo scopo di percepire sussidio;

d) coloro che impugnassero armi contro la Patria, che fossero promotori o fomentatori di scioperi;

e) coloro che saranno in debito verso la Società delle contribuzioni di due anni, avendo effetto due mesi dopo la scadenza delle rate medesime;

f) coloro che si abbandonassero abitualmente all’ozio, alle risse, all’ubriachezza ed all’accattonaggio;

g) coloro che turbassero l’ordine nelle adunanze, che non rispettassero le decisioni, od insultassero un incaricato qualunque della Società nelle sue funzioni, che si rifiutassero all’adempimento dello Statuto o delle deliberazioni regolarmente prese.

TITOLO III

Rappresentanza, Direzione ed Amministrazione della Società.


Art. 6. - La Società è rappresentata dal Presidente, ed in sua mancanza od impedimento dal Vice- presidente.

Art. 7. - E’ diretta ed amministrata da un Consiglio di direzione composta dal Presidente, dal Vice- presidente e da sette Consiglieri, dei quali almeno tre dovranno avere stabile dimora in paese.

Art. 8. - La Società ha inoltre: Un Segretario. Un Esattore. Un Cassiere. Due Revisori. Due Visitatori. Un Portabandiera. L’Esattore, il Segretario ed il Cassiere potranno concentrarsi in una sola persona, ma in questo caso egli non disporrà che di un solo voto.

Art. 9. - Le cariche di cui all’ art. precedente funzioneranno sotto la soreglianza del Presidente e del Consiglio direttivo.

Art. 10. - Le cariche di cui sopra vengono conferite dai soci in Assemblea generale, fatta eccezione dei Visitatori che vengano eletti dal Consiglio direttivo.

Art. 11. - Tutte le cariche devono scegliersi fra i soci effettivi ed onorari, appartenenti a Solimbergo, che abbiano compiuti gli anni ventiuno, salve le compatibilità volute dalla Legge Comunale e Provinciale sull’elezione dei Consiglieri Comunali.

Art. 12. - Il Presidente, il Segretario, il Cassiere e l’Esattore durano in carica tre anni e sono rieleggibili; - il Vice- presidente ed i sette Consiglieri si rinnovano per turno biennale e sono pure tutti rieleggibili.

Tutte le altre cariche durano in carica un anno ed è permessa la rielezione.

TITOLO IV

Mansioni delle cariche sociali


Art. 13. - Il Presidente rappresenta la Società in giudizio e fuori; convoca, presiede e dirige le discussioni nelle adunanze generali dei soci e del Consiglio direttivo; dispone per il pagamento dei sussidi; dà corso agli appelli interposti contro le decisioni del Consiglio direttivo in modo che siano evasi entro trenta giorni dalla presentazione; sottoscrive le corrispondenze e i mandati di pagamento; firma e numera ciascuna facciata dei Bollettari d’esazione certificando in fine di ognuno il numero delle bollette di cui è formato.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo ha le seguenti incombenze:

a) amministra i fondi della Società e sorveglia il buon andamento della medesima;

b) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, notificando le deliberazioni ai soci interessati il giorno successivo a quello in cui vennero prese;

c) nomina ogni anno i Visitatori nellla seduta successiva all’adunanza generale ordinaria;

d) accetta doni e legati offerti alla Società, salva l’approvazione dell’Assemblea;

e) rileva e fa riscuotere le ammende nei casi determinati nel presente Statuto;

f) delibera l’impiego da farsi dell’eventuale civanzo degli utili sociali alla fine di ogni anno;

g) in caso d’urgenza prende tutti quei provvedimenti che reputasse necessari od utili all’interesse ed al decoro della Società, salvo di riferirne all’Assemblea nella prossima convocazione.

Art. 15. - Il Segretario è custode dell’archivio sociale, tiene un registro per tutti i soci per ordine di iscrizione, estende i processi verbali dell’adunanza, dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, dà corso agli avvisi ed alle corrispondenze colla firma del Presidente, avverte mediante avviso, da pubblicarsi nei soliti luoghi, i soci morosi in massa, senza indicazione di nomi, cinque giorni prima che si convochi il Consiglio direttivo per pronunciare la loro esclusione; forma nel mese di gennaio di ogni anno un prospetto dell’amministrazione e ne compila il resoconto da presentarsi all’Assemblea generale.

Art. 16. - L’Esattore esige dai soci la tassa di ammissione, le contribuzioni annue, e qualsiasi altro reddito sociale, rilasciando ricevuta staccata da apposito Bollettario a madre e figlia controfirmato e numerato dal Presidente; tiene un registro dei soci nel quale annota i pagamenti verificati; versa settimanalmente i denari a mani del Cassiere; dà nota al Presidente dei soci morosi dopo otto giorni dalla scadenza di ogni rata ed entro il giorno 10 Gennaio ne presenta in apposito prospetto il totale delle riscossioni fatte durante l’anno scaduto. Esso potrà essere obbligato di dare cauzione nei modi e nelle forme che il Consiglio d’amministrazione crederà opportuno di determinare.

Art. 17. - Il Cassiere esige gl’incassi fatti dall’esattore, paga i mandati emessi dal Presidente e versa ogni eccedenza di lire cinquanta alla Cassa che il Consiglio direttivo gli avrà stabilito.

Art. 18. - I Revisori hanno l’obbligo di rivedere il Conto economico annuale della Società compilato dal Segretario, riferendo sul medesimo all’Assemblea generale ordinaria: devono esaminare i Libri sociali per conoscere le operazioni del sodalizio; fare improvvisi riscontri di cassa; rivedere il Bilancio e farne di tutto relazione all’Assemblea: ed osservare che le disposizioni di legge e dello Statuto sociale sieno sempre osservate dagli amministratori.

Art. 19. - I Visitatori hanno l’obbligo di verificare l’esistenza e la durata della malattia denunziata dai soci, riferendo al Presidente quando lo credessero necessario nell’interesse sociale, per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO V.

Doveri dei Soci.

Art. 20. - Ogni socio effettivo è tenuto a pagare una tassa di lire dieci ed una contribuzione annua di lire cinque.

Art. 21. - Chiunque facesse alla Società la oblazione di lire dieci o più, allo scopo di aumentare il fondo sociale, sarà Socio onorario, senza obbligo di altre tasse.

Art. 22. - Le tasse annue saranno pagate dai soci a mani dell’Esattore il 30 Giugno di ciascun anno in via posticipata. Isoci che emigrano all’estero per oggetto di lavoro, pagheranno le contribuzioni relative al periodo d’emigrazione, all’epoca del loro rimpatrio ed in ogni caso non più tardi del 31 Dicembre dell’anno in cui avranno abbandonato il paese. Non è accettato il pagamento in frazioni.


Art. 23. - Coloro che all’epoca dell’istituzione di questa Società avevano compiuti i 16 anni, se desidereranno in seguito far parte della medesima, non potranno pretendere alcun sussidio finché non avranno pagato dieci annualità dalla loro ammissione, od in iscadenza regolare, od anche interpolatamente.

Art. 24. - Ciascun socio dovrà acquistare un esemplare dello Statuto Sociale ed il distintivo simbolico della Società.

Art. 25. - Ogni socio ha dovere d’intervenire alle adunanze generali, e tutte quelle volte che la Società in corpo dovrà comparire in pubblico o per deliberazione del Consiglio o per disposizione del Presidente ed al caso si domanda una tenuta decente.

Art. 26. - Sarà pure dovere dei soci d’investigare nella luttuosa circostanza della morte di un socio, se per lo stato miserrimo della famiglia, sia necessario invocare la liberalità degli altri soci mediante adunanza privata.

TITOLO VI.

Diritti dei Soci.

Art. 27. - Ogni socio effettivo, sei mesi dopo che la Cassa sociale avrà raggiunto la somma di Lire cinquemila, colpito da malattia che lo renda inabile al lavoro, avrà diritto ad un sussidio giornaliero, nella misura fissata in appresso, durante la malattia per un periodo non superiore a giorni sessanta ogni anno, il quale si computerà dal primo giorno in cui riceverà il sussidio. Sarà in facoltà del Consiglio d’amministrazione di continuare il sussidio oltre detto termine, date speciali circostanze e sempre nei limiti e per quanto lo permetta lo stato economico dell’associazione.

Le malattie cagionate dall’abuso di bibite alcooliche, da risse o da mal costume, non daranno diritto a sussidio. Il socio non avrà diritto a sussidio se la malattia non supererà tre giorni di inabilità al lavoro.

Art. 28. - L’esistenza, la natura e la durata della malattia dovrà dal socio, residente in paese, essere comprovata con certificato medico rilasciato dal Medico condotto o dal curante. I soci che si trovano residenti nel Regno, presenteranno il certificato medico vidimato dal Sindaco di loro residenza. I soci che si trovano all’estero dovranno presentare certificato medico rilasciato dal Medico curante o dal Direttore dell’Ospitale ove fossero accolti, vidimato dall’autorità locale e possibilmente dall’Autorità Consolare Italiana. Tale certificato, data la possibilità, sarà accompagnato da un autografo di un socio che confermi il fatto.

Art. 29. - Il sussidio ai soci residenti in paese comincerà a decorrere dalla data dell’attestazione medica, che dovrà essere presentata di 15 in 15 giorni, salvo i casi che il Medico curante dichiari trattarsi di malattia cronica, bastando in questo caso sia presentato il certificato ogni mese.

Art. 30. - I soci assenti dal paese perderanno il diritto a sussidio in caso di malattia se non faranno, della stessa, regolare documentazione al Presidente, entro 15 giorni dalla guarigione, se nel Regno, ed entro 30 giorni, se all’estero. Il sussidio potrà essere corrisposto alla famiglia quando il socio colpito da malattia che trovasi all’estero, faccia pervenire al Presidente analoga autorizzazione per iscritto, insieme al certificato di malattia; - diversamente il sussidio sarà corrisposto al socio all’epoca del suo rimpatrio.

Art. 31. - Il Segretario, tosto ricevuto il certificato medico lo presenterà al Presidente il quale emetterà l’ordine di pagamento del sussidio.

Art. 32. - La domanda di sussidio non sarà accolta quando sieno trascorsi 5 giorni dal rilascio del certificato medico, per i soci residenti in paese; quindici giorni dal rimpatrio, per i soci che ritornano dall’estero.

Art. 33. - Ogni socio effettivo ha diritto ad un sussidio giornaliero, in caso che per vecchiaia sia reso impotente al lavoro, sempre però alle seguenti condizioni:

a) che abbia compiuti gli anni sessanta;

b) che abbia pagate le contribuzioni annue anche interrottamente, per almeno venti anni;

c) che comprovi la impotenza al lavoro con certificato medico e con deliberazione del Consiglio direttivo;

d) che l’assemblea generale, oltre ai requisiti di cui sopra, trovi possibile concedere detto sussidio colle condizioni economiche della Società. La misura di sussidio sarà fissata dall’Assemblea, e questo priverà il socio dal diritto al sussidio di cui all’art. 27.

Art. 34. - Nessun socio avrà diritto a sussidio se prima non avrà pagato almeno due anni di tassa e soltanto dopo, il sussidio giornaliero in caso di malattia, sarà di Cent. 50 al giorno per qualunque età, salvo il disposto dell’art. precedente. Il Consiglio d’amministrazione potrà aumentare questo sussidio fino al massimo di L. 1 al giorno nel caso di straordinarie circostanze e sempre che lo permetta lo stato economico dell’associazione.

Art. 35. - Dal sussidio dovuto al socio ammalato sarà trattenuto l’importare del debito che avesse verso la Società.

Art. 36. - Durante la malattia od impotenza al lavoro saranno detratte dal sussidio le contribuzioni dovute dal socio sussidiato, per arretrati.

Art. 37. - Il Socio ascritto al servizio militare cessa dall’obbligo delle contribuzioni annuali con la prima rata successiva al giorno fissato per la sua presentazione sotto le armi, e l’obbligo stesso rivive a suo carico per la prima rata prossima successiva al suo licenziamento.

Art. 38. - Durante l’esonero al pagamento delle contribuzioni, l’ascritto al servizio militare non avrà diritto al sussidio, e la relativa decorrenza di tempo non sarà computata in riguardo ai suoi diritti verso la Società.

Art. 39. - I soci onorari non avranno diritto al sussidio in caso di malattia; potranno però acquistare tale diritto, quelli che chiederanno nelle forme ordinarie, di essere ammessi come soci effettivi qualora abbiano soddisfatto a tutti i doveri come tali, e sarà loro computata la tassa pagata.

Art. 40. - Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo, riguardanti l’ammissione e la esclusione dei soci, eccettuato il caso previsto dalla lettera e) dell’art. 5, gl’interessati potranno interporre appello all’Assemblea generale nei tre giorni successivi a quello in cui saranno notificate, mediante ricorso diretto al Presidente, corredato dalla richiesta di almeno dieci soci con cui si domandi la convocazione di un’Assemblea per pronunciarsi sul ricorso.

Art. 41. - Il socio escluso pel motivodi cui l’articolo 5 lettera e), potrà entro cinque giorni dall’avvenuta notifica dell’esclusione, togliere gli effetti della medesima, provando al Consiglio direttivo di aver pagato tutte le contribuzioni scadute nonchè centesimi cinquanta quale tassa di riammissione. Se però la decadenza durava da oltre due anni, dovrà fare domanda regolare per una nuova ammissione pagando tutti gli anni arretrati.

Art. 42. - Il Socio escluso per qualsiasi causa non avrà alcun diritto ad indennità od a rimborsi per contributi pagati.

TITOLO VII

Delle adunanze generali.

Art. 43. - Il giovedì successivo alla solennità del SS. mo Nome di Gesù, si terrà ogni anno l’adunanza generale di tutti i soci, nella quale, fatto l’appello, e segnata la multa di una lira a tutti gli assenti non giustificati:

a) si procederà alla nomina delle cariche sociali di cui all’art. 6 del presente Statuto;

b) verrà presentato, discusso ed approvato il rendiconto dell’anno allora scaduto dietro relazione dei revisori;

c) si esporrà dal Consiglio lo stato economico della Società ed in generale il suo andamento;

d) si ventileranno le modificazioni che si crederà opportune d’introdurre allo Statuto e qualunque proposta relativa al miglioramento della Società, purchè presentate alla Presidenza entro il mese di Dicembre;

e) per circostanze eccezionali può accordare, se ed in quanto lo permettono le condizioni economiche della Società, sussidi sia per una volta tanto, sia giornalieri per un tempo determinato, ad infermi miserrimi del paese, quantunque non appartenenti alla Società.

Art. 44. - Il Presidente, oltre al caso pervisto dall’art. 40, potrà convocare l’Assemblea per propria iniziativa e dovrà farlo dietro delibera del Consiglio direttivo, od a richiesta di almeno dieci soci.

Art. 45. - Le deliberazioni dell’adunanza generale sono valide quando sieno prese a maggioranza assoluta di voti, con l’intervento di un quinto dei soci, però, quando la Società si raduna in via di seconda convocazione, che sarà di regola l’ottavo giorno successivo, potrà deliberare qualunque sie il numero dei soci intervenuti.

Art. 46. - Dichiarata aperta la seduta, il Segretario dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, quindi l’assemblea riceve comunicazione dell’ammissione dei nuovi soci, e delle esclusioni che avvennero dopo l’ultima adunanza, ed in seguito il Presidente dichiara aperta la discussione sulle materie che sono all’ordine del giorno.

Art. 47. - Nessuno potrà prendere la parola se non gli sarà stata accordata dal Presidente, il quale non potrà concederla più di tre volte ad un socio sullo stesso argomento. Ha però la precedenza su tutti, chi intenderà rispondere ad un fatto personale o fare un richiamo allo Statuto.

Art. 48. - Il Presidente potrà togliere la parola a chiunque, con importuna od inutile discussione, comprometterà l’ordine e la dignità dell’adunanza.

Art. 49. - Il modo ordinario di votazione sarà per alzata e seduta, quando si tratti di persone si voterà per schede segrete. Sopra domanda però anche di soli cinque soci, il Presidente dovrà far votare per appello nominale.

Art. 50. - Quando si tratterà dell’approvazione del conto, i membri del Consiglio direttivo non potranno prender parte alla votazione.

Art. 51. - Ad ogni adunanza dell’Assemblea generale, e per la durata di almeno otto giorni prima che questa abbia luogo, sarà, sotto pene di nullità, a cura del Segretario, pubblicato ed affisso alla porta dell’Ufficio in cui ha sede la Società, analogo avviso coll’ elenco di tutti i soci.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art. 52. - In ogni località ove hanno dimora almeno cinque soci, sarà nominatodal Consiglio direttivo un incaricato colle attribuzioni che verranno stabilite, e rappresenterà la Società in ogni atto alla medesima inerente.

Art. 53. - L’anno sociale comincia col 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 54. - Tutti i soci promettono sul loro onore la piena osservanza del presente Statuto, e si obbligano di assoggettarsi a tutte le deliberazioni pree dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea dei soci.

Art. 55. - In ogni adunanza dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, il Segretario stenderà processo verbale che sarà sottoscritto con lui dal Presidente.

Art. 56. - La revisione e la modificazione del presente Statuto sarà deliberata in adunanza generale, e tanto le modifiche che la revisione, non s’intenderanno accolte se non raccoglieranno i suffragi di almeno due terzi dei votanti.

Art. 57. - Lo scioglimento della Società non potrà aver luogo fino a che vi saranno almeno quindici soci; e quando la Società non avrà più di quindici soci s’intenderà sciolta, ed il capitale sociale sarà dalla Presidenza consegnato a persona da nominarsi dalla medesima Società che si scioglie, avvertendo che gl’interessi verranno erogati a beneficio di qualche disgraziato Solimberghese che versasse in grave bisogno.

Art. 58. - Una deputazione della Società, scelta dalla Presidenza, per turno e col Vessillo sociale, assisterà ai funerali di tutti i soci indistintamente.

Art. 59. - La Società potrà presentarsi in pubblico sia in corpo che mediante i suoi rappresentanti e col Vessillo sociale quando il Consiglio lo deliberi

Art. 60. - Tutte le cariche sono gratuite, eccettuato il Segretario e l’Esattore che possono essere retribuiti annualmente su proposta del Consiglio direttivo, da approvarsi dall’Assemblea generale di anno in anno.

Art. 61. - I membri del Consiglio direttivo e di Presidenza, che senza legittimo e giustificato motivo mancassero per tre volte consecutive alle sedute, decaderanno della loro qualità. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio, con diritto nel decaduto di appello all’Assemblea generale.

Art. 62. - La Presidenza che erogasse sussidi illegalmente, ed i Visitatori che alterassero l’indicazione della giornata d’avviso loro data dai soci ammalati, saranno responsabili verso la Società e dovranno rifondere la cassa delle somme illegalmente erogate, e saranno espulsi dalla Società.

Art. 63. - I soci che trasgredissero le prescrizioni del medico, o le disposizioni Statutarie, saranno sottoposti al giudizio del Consiglio, il quale potrà sospendere ed anche rifiutare il sussidio.

TITOLO IX.


Capitale Sociale

Art. 64. - Il capitale sociale sarà investito a nome e per conto della Società.

Art. 65. - L’Assemblea deciderà sul modo d’investire il capitale sopra proposta del Consiglio direttivo.

Art. 66. - Il Consiglio direttivo, dopo ottenuta l’approvazione dell’Assemblea, impiegherà il Capitale Sociale, quando esistano le cautele legali e quando queste cautele legali saranno state riconosciute dall’Assemblea stessa, anche in prestiti a favore di corpi morali e di privati. Allorquando le condizioni finanziarie della Società lo permetteranno, potrà il Capitale Sociale venire erogato, almeno in parte e giusta apposite norme da stabilirsi, in anticipazioni ai soci che emigrano all’estero per provveder loro le spese necessarie per il viaggio. Per intanto il Capitale Sociale sarà depositato alla Cassa Postale di risparmio di Sequals, su libretto a conto corrente da intestarsi: Società di Mutuo Soccorso di Solimbergo.

TITOLO X.

Carattere della Società.

Art. 67. - I soci dovranno essere cristiani cattolici non solo di nome, ma di fatto.

Art. 68. - La Società viene posta sotto la protezione dei SS. Nomi di Gesù e di Maria.

Art. 69. - Il Vessillo porterà sull’asta in forma marcata il monogramma di Gesù e di Maria.

Art. 70. - Il Rev. mo Parroco avrà il diritto di vietare tutte le deliberazioni contrarie alla fede ed alla morale, e sarà l’Assistente Ecclesiastico della Società.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 71 - Il presente Statuto andrà in vigore oggi stesso; verrà a spese sociali stampato in 200 esemplari e sarà pubblicato per un mese, mediante esemplare, nella Segreteria della Società.

Solimbergo, 24 gennaio 1901.

IL PRESIDENTE

Francesco Crovato

IL SEGRETARIO

Don Pietro Commisso


Appendice n. 3

Spilimbergo, 4 aprile 1911 All’Ill. mo Sig. Sindaco di Vito D’Asio

RELAZIONE RIGUARDANTE GLI ESAMI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE FONDAZIONE CECONI CO. GIACOMO IN PIELUNGO.

Il sottoscritto ingegnere Domenico Pievatolo residente in Spilimbergo ha nelle giornate 28 e 29 marzo 1911 presieduto agli esami della scuola professionale e di disegno di Pielungo in sostituzione del Sig. Ing. De Rosa Giulio che all’ultimo momento ne fu impedito.

Secondo i vigenti programmi gli esami consistettero

a) per gli alunni del primo corso:

- una prova scritta di componimento italiano; - una prova scritta di matematica; - una prova orale di geometria e matematica; - revisione e correzione dei disegni eseguiti durante l’anno;

b) per gli alunni del secondo corso:

- una prova scritta di matematica; - una prova orale di geometria proiettiva ed aritmetica; - revisione e correzione dei disegni eseguiti durante l’anno;

c) per gli alunni del terzo corso:

- revisione e correzione di un progetto compilato dagli allievi; - esame orale di cultura tecnica specialmente vertente sull’elaborato presentato e su questioni inerenti.

I temi delle prove scritte e gran parte delle interrogazioni furono dettate dallo scrivente e gli esami furono informati a dovuto rigore.

Le iscrizioni, la frequenza ed il numero degli alunni presentatisi all’esame, sono dimostrati dalla seguente tabella:

 ALUNNI  ISCRITTI  FREQUENTANTI  ESAMINATI
 Primo corso  12  12  10
 Secondo corso  13  12  9
 Terzo corso  9  8  2

In totale cioè su 34 iscritti alunni: frequentarono tutto il corso 32, si presentarono all’esame 21 i quali tutti ottennero la promozione. La maggior parte anzi con ottime classificazioni.

È qui da notare che gli alunni non esaminati del 1° e 2° corso dovettero per ragioni di lavoro assentarsi dal paese prima del giorno dell’esame, nel mentre a ditta dell’insegnante erano preparati a sostenerlo non meno dei loro compagni: tra gli alunni del 3° corso tre si assentarono per cause inerenti al lavoro, gli altri quattro non furono dall’insegnante ammessi alla prova finale perché ritenuti insufficientemente preparati.

Passando ora dal resoconto statistico, all’esame didattico dei risultati lo scrivente sente proprio dovere assicurare cotesto spett. Municipio che i risultati ottenuti dalla scuola sono ottimi e tali da giustificare un legittimo orgoglio per il paese che possiede quella scuola che si può con ogni fondamento dire un modello del genere.

E dell’ottimo successo ch’io ebbi a constatare quanta parte è l’insegnante! Il professor Querini di cui non so se più debbesi ammirare la soda e limpida cultura scientifica, o l’ottimo cuore ha potuto infatti ottenere dei risultati che lasciarono meravigliatissimo lo scrivente che è ben pratico degli ambienti scolastici non fosse altro per averli tanti anni di recente frequentati.

Infatti i fanciulli ch’egli ebbe ad istruire sono bensì ricchi di buona volontà e taluni anche di intelligenza, ma in quali deplorevoli condizioni di cultura non giungono alla scuola! Quel poco che sanno viene più di impaccio che di giovamento all’insegnante perché le cognizioni acquisite sono imprecise, erronee spesso, sempre incerte.

E pure in tutti quei cervellini rozzi e torbidi ed ottenebrati il professor Querini riesce ad istillare concetti chiari, precisi, ordinati conducendoli grado grado ad una cultura professionale che lo scrivente non esita a dichiarare perfetta e completa.

Egli riesce a formare in tutte quelle menti dei concetti precisi. Ed indi da quelle mani già malferme e rustiche sa trarre dei disegni grado grado sempre più complessi che sono non inconscia e vacua esercitazione ma prodotti logici di un pensiero chiaro, preciso e rigorosamente scientifico nel miglior senso della parola.

Concludendo il parere del sottoscritto si può così riassumere. La scuola, ad onta la scarsità dei mezzi, ha un ottimo indirizzo, l’insegnante sa fare prodigi e merita largamente ogni plauso, incoraggiamento ed aiuto.

Mi creda, ill. mo Signor Sindaco,

Ing. Domenico Pivatolo

(A. S. U., Archivio provinciale, b. 955, fasc. 7)


Appendice n. 4

STATUTO DELLA SOCIETA’ ANONIMA COOPERATIVA DI CONSUMO DI MEDUNO.

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA DELLA SOCIETA’

1. E’ costituita a mezzo di azionisti fra i membri della Società operaia di M. S. di Meduno una Società Anonima Cooperativa di Consumo, con sede in detto paese, col titolo: “Unione Cooperativa di Consumo di Meduno”. Avrà la durata di anni 50 e sarà prorogabile.

2. Scopo dell’Unione è quello di migliorare sotto ogni aspetto possibile le condizioni dei lavoratori, di acquistare all’ingrosso quanto più direttamente e di distribuire ai soci e al pubblico generi alimentari, e dati i mezzi finanziari, tutti quegli altri che si rendono necessari alla vita ed al consumo domestico, escludendo qualsiasi speculazione.

3. Per essere ascritti alla Cooperativa quali azionisti, bisogna presentare domanda firmata al Consiglio di amministrazione e depositare al cassiere non meno di un’azione di L. 25,00 e non più di dieci.

4. I soci hanno diritto di vigilare e sindacare le funzioni sociali, di intervenire, parlare e votare nell’assemblea generale e d’essere eletti alle cariche.

5. Saranno esclusi dall’Unione quei soci che non osservassero lo Statuto, i regolamenti, ed apportassero disonore o danno alla Cooperativa. In caso di esclusione fatta dal Consiglio è lecito il ricorso al comitato dei sindaci il cui giudizio è inappellabile.

6. In caso di rinuncia o di esclusione, l’azionista avrà diritto al rimborso delle azioni, depurate dalle perdite eventuali, e mai al fondo di riserva o ad altri utili.

FONDO SOCIALE - BILANCI ED UTILI

7. Il fondo sociale è costituito:

a. dalle azioni; b. dal fondo di riserva; c. da fondi speciali che provenissero per doni.

La riserva poi risulta da una percentuale sugli utili, e sarà del 30 %, da essa saranno detratte le perdite eventuali.

8. Il capitale sociale e le azioni sono vincolate all’Unione, per tutti gli obblighi contratti dal socio, che non potrà quindi pegnorarle o sottoporle a vincoli di sorta. In caso di morte, il rimborso verrà fatto agli eredi.

9. Ogni tre mesi verrà fatto un bilancio approssimativo e ogni anno entro il 31 dicembre verrà fatto il bilancio annuale che dimostrerà colla massima chiarezza e veridicità la situazione dettagliata della Cooperativa.

10. Gli utili netti eventuali si ripartiranno così: a. i soci azionisti percepiranno l’interesse fino al 4 %; b. il 30 % al fondo di riserva; c. il 10 % al Consiglio d’amministrazione; d. il rimanente verrà diviso tra gli azionisti in proporzione degli acquisti fatti.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’

11. La gestione dell’Unione è affidata ad un Consiglio d’amministrazione, eletto fra i soci convocati in assemblea generale.

12. Il Consiglio d’amministrazione si compone di 8 membri eletti fra gli azionisti. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un vice Presidente e tre provveditori effettivi a maggioranza di voti, tutti durano in carica due anni e possono essere rieletti. I rimanenti membri del Consiglio sono destinati per turno ogni quindicina alle operazioni giornaliere del magazzino. Il Consiglio stesso nomina un segretario contabile.

13. Il Consiglio d’amministrazione delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, ha facoltà di disporre quanto riguarda l’acquisto e la distribuzione dei generi, la nomina, il licenziamento e lo stipendio degli impiegati, risponde del buon andamento del magazzino, compila il bilancio annuale, e gli inventari ogni qual volta li crede opportuni.

14. Il Consiglio d’amministrazione, in seguito ad invito del Presidente, od in sua assenza del vice Presidente, si riunisce una volta al mese, o due volte e più se lo richiedono interessi o circostanze speciali. Le sedute saranno valide se interverranno almeno cinque consiglieri e le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti. Le adunanze saranno pubbliche per i soci a meno che non si tratti di seduta segreta. Il Consigliere che mancasse per tre volte consecutive alle ordinanze ordinarie senza darne plausibile giustificazione, sarà considerato come dimissionario.

15. I componenti il Consiglio d’amministrazione non possono votare nell’assemblea, i bilanci, o quanto loro riguarda; assumono le responsabilità a norma dell’art. 147 del Codice di Commercio; il Consiglio ove lo reputi opportuno può esigere congruo deposito di cauzione dagli agenti a cui si affidano merci, denaro e valori sociali.

16. Il Presidente del Consiglio d’amministrazione:

a. convoca e presiede le adunanze generali fino alla nomina delle cariche, può del resto delegare altre persone;

b. convoca e presiede le adunanze del Consiglio; c. ordina i pagamenti e controfirma i mandati unitamente al segretario contabile; d. accoglie e dà corso ai reclami;

e. rappresenta in giudizio la Società, firma gli atti sociali, e può anche stipulare contratti d’urgenza, con la clausola: salvo l’approvazione del Consiglio.

17. Il segretario redige i verbali di tutte le adunanze; coadiuva il Presidente per la compilazione degli atti, li controfirma e li conserva; cura la legalità degli atti concernenti il magazzino, la tenuta dei registri e sorveglia tutta l’azienda cooperativa.

I SINDACI ED IL CASSIERE

18. Gli azionisti in Assemblea generale nominano tre sindaci effettivi, due supplenti ed il cassiere, che non devono essere parenti degli amministratori; spetta ad essi:

a. esaminare almeno ogni mese i registri dell’Unione;

b. fare frequenti riscontri di cassa e magazzino;

c. assistere agli inventari;

d. sorvegliare che le disposizioni di legge e dello Statuto siano adempiute dal Consiglio d’amministrazione;

e. esaminare i bilanci e darne relazione all’assemblea generale secondo gli articoli 183 e 184 del Codice di Commercio.

19. Il cassiere è custode responsabile di tutte le somme ad esso affidate; pagherà i mandati rilasciati dal Presidente, e curerà l’esazione di qualunque provento.

ASSEMBLEA GENERALE

20. L’Assemblea Generale ordinaria dei soci si raduna nel febbraio di ogni anno, per la discussione ed approvazione del bilancio, degli ordini del giorno e per la nomina delle cariche. L’Assemblea straordinaria quando sarà richiesta da 20 azionisti, dal comitato dei sindaci o dalla presidenza.

21. L’avviso di convocazione sarà notificato a tempo opportuno e pubblicato alla sede dell’Unione per lasciar tempo agli azionisti di presentare proposte da discutere in Assemblea, se accettate dalla presidenza.

22. L’Assemblea sarà valida se interverranno metà dei soci, mancando i quali, nella seconda convocazione da farsi un’ora dopo si delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

23. L’Assemblea vota per alzata di mano, per divisione, o per appello nominale; nelle questioni personali, procederà a votazione segreta. Le deliberazioni si approvano a maggioranza di voti.

ELEZIONI E DURATA DELLE CARICHE

24. Assemblea Generale, dopo la discussione e l’approvazione del bilancio, e degli altri precedenti ordini del giorno, passa alla nomina delle cariche, nominando prima un presidente di seggio e due scrutatori. Le urne rimarranno aperte un’ora; ogni azionista ha diritto ad un solo voto, né potrà in nessun caso delegare altre persone. Terminato lo scrutinio, il Presidente proclamerà gli eletti e stenderà relativo verbale.

25. Il Presidente, il vice Presidente, i membri del Consiglio d’amministrazione, il cassiere ed i sindaci, dureranno in carica per due anni e si rinnovano per metà; il primo anno verrà fatto il sorteggio di metà, nel secondo gli altri scadranno per anzianità e potranno essere rieletti.

26. Qualora dai bilanci risultasse la perdita di un terzo del capitale, la presidenza convoca un’adunanza generale straordinaria, perché decida se l’Unione debba o no liquidarsi. In tal caso è necessario che all’adunanza siano presenti 2/ 3 degli azionisti.

27. Nel caso di scioglimento senza perdite sociali, i soci avranno l’importo delle azioni; il fondo di riserva od altri fondi speciali saranno devoluti ad un’opera di beneficienza, o di comune utilità o parte ad associazioni che procurino il miglioramento della classe lavoratrice.

DISPOSIZIONI DIVERSE

28. Gli atti ufficiali saranno pubblicati sulla “Patria del Friuli” e sulla “Concordia”. 29. Le cariche sociali saranno gratuite per tre anni. Spetta però al Consiglio dare un compenso a chi sacrificherà tempo e fatiche per il bene dell’Unione.

30. Il Consiglio comporrà un regolamento per la distribuzione delle merci, per il personale di servizio e per quanto possa interessare l’azionista. Dovrà essere osservato perciò come lo Statuto.

31. La Società aderisce all’Unione Economica che attualmente ha la sua sede a Bergamo.

32. Per tutto quanto non è previsto in questo Statuto, l’Assemblea deciderà a maggioranza dei voti.

REGOLAMENTO ED AVVISI

3. Il socio è obbligato sempre e per qualunque spesa anche piccolissima a portare il libretto; senza di questo non gli sarà consegnata la merce. Chi primo arriva, primo sarà servito. Non è permesso di fermarsi nei locali dopo fatta la provvista, come pure di entrare senza bisogno.

4. Si rispetti il personale di servizio; qualora un socio riscontrasse preferenze od abusi, o merce di poca soddisfazioone, è pregato vivamente di rivolgersi al Presidente od al Segretario.

5. E’ severamente proibito di bestemmiare, di gridare, di tenere discorsi osceni, di partito o di maldicenza nei locali della Cooperativa.

6. Non sono ammessi soci onorari o cariche onorarie per nessun titolo e per nessuna causa.

7. In caso di morte di un azionista, gli succederanno nei diritti ed obblighi gli eredi, che dovranno farsi rappresentare presso la Società da una persona sola, e questa accetta al Consiglio.

8. Poiché l’Unione Cooperativa si deve considerare come una grande famiglia, nel caso di morte di un membro tutti gli ascritti sono pregati di intervenire o mandare uno di famiglia.

9. Gli ascritti a questa Società che si trovasse in miseria per malattie o disgrazie famigliari, avranno facilitazioni o soccorsi, se le condizioni dell’Unione lo permetteranno.

10. E’ dovere dei soci di non trascurare la Cooperativa in tutti i bisogni delle rispettive famiglie, ricordando che i maggiori benefici che la stessa sarà per dare, dipendono appunto dal consumo, da un movimento continuo regolare.

11. Tutti i soci sono proprietari dell’azienda sociale ed hanno quindi il sacrosanto dovere di favorirne lo sviluppo, e di portare nella stesa il contributo delle loro osservazioni e della loro esperienza.

12. Adempiuto ai propri doveri tutti i soci sono eguali ed hanno gli stessi diritti. Si ricordino di essere onesti, volonterosi ed uniti da amorevole accordo e sentimento di solidarietà.

(Archivio della Curia vescovile di Pordenone, Arch. parr. Meduno, b. 3/ a, fasc. III, 4, 2)

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Immagini

Mappa del distretto (o circondario) di Spilimbergo

I dodici comuni amministrativi del distretto, con le frazioni e la popolazione secondo il censimento del 1871

Vedute di Spilimbergo

Veduta di Spilimbergo e di Meduno

Vedute di Castelnovo e Redona

La strada Regina Margherita

Castello Ceconi e ponte sul Meduna a Navarons

Donna di Castelnuovo e famiglia di Tramonti di Sopra ai primi del Novecento

Raccolta dell’uva e aratro

Pettine per canapa e strumenti per la vinificazione

Attrezzi della bachicoltura

Scuola cestari a San Giorgio della Richinvelda e prodotti in vimini

Strumenti di latteria e casari di Castelnuovo nel primo dopoguerra

Fornaciai di Provesano e operai di Meduno

Ditta Crozzoli a Salisburgo

Terrazzieri a Hanau am Mein

Condotte Idriche a Bad Flinsberg con operai di Castelnovo e Clauzetto (1)

Condotte Idriche a Bad Flinsberg con operai di Castelnovo e Clauzetto (2)

Condotte Idriche a Bad Flinsberg con operai di Castelnovo e Clauzetto (3)

Terrazzieri friulani in Germania

Partenze dal distretto (1904- 1913) (tabella)

Prima pietra della sede della Società operaia di Toppo (1905).

I soci della Società operaia di Toppo costruiscono la loro sede

Gonfalone della Società Operaia Dodismala di Chievolis

Soci della Societa' Operaia Dodismala, seduto al centro il presidente Sante Mongiat

Soci e gonfalone della Società Operaia “Dodismala” di Chievolis.

Funerale di Silvio Andreuzzi a Navarons nel 1912. Soci della Società operaia “Dodismala” di Chievolis, vestiti da Garibaldini.

Il maestro Ragogna, fondatore e direttore della Banda musicale di Meduno e don Giacomo Bellotto

Ritratto di Francesco Concari

Il perito Galafassi, fondatore della Società operaia di Toppo, ad una cerimonia della Società
operaia di Travesio nel 1902.

Società non riconosciute all'interno del distretto nel 1904 (tabella)

Finanziamenti da parte della Provincia alle Scuole di disegno del distretto di Spilimbergo (tabella)

Prospetto e distribuzione delle materie d’insegnamento della Scuola di disegno di Pielungo (tabella)

Domenico Pecile e Mattia D’Andrea

Situazione delle Casse rurali di Meduno e San Giorgio della Richinvelda al 31 dicembre 1894 (tabella)

Sviluppo delle latterie sociali friulane (tabella)

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