Tocai friulano

I fatti e le circostanze storico-giuridiche che hanno indotto la Regione Friuli Venezia Giulia ad essere fermamente decisa a non rinunciare al diritto dei propri produttori ad utilizzare la denominazione Tocai friulano, sono ormai noti.

Dal punto di vista storico, il tocai friulano, che è un vitigno autoctono della zona del Collio goriziano, è coltivato in Friuli Venezia Giulia sin da tempi remoti. Molti sono i dati storici che lo testimoniano. Fra questi, particolarmente rilevante è un documento originale del 1632, recentemente rinvenuto dai Conti Formentini di Gorizia, contenente il patto dotale di una nobildonna goriziana, la contessa Aurora Fermenti, andata in sposa al conte ungherese Adam Batthyany, portandosi a seguito, tra l'altro, trecento «vitti di toccai».

Ulteriore conferma del fatto che il Tocai friulano trae le sue origini dalla contea di Gorizia, è data dalle mappe militari austriache del 1763, attualmente custodite presso il Kriegsarchiv di Vienna, dove risultano, in località Aidussina, il toponimo Tokaier ad indicare una collina ed un borgo.

Ma il legame del Tocai al territorio friu­lano è documentato anche dalle mappe napoleoniche del 1811 che indicano in Comune di San Lorenzo Isontino, limitrofo a quello di Gorizia, il rio Toccai ed una col­lina prospiciente il rio, denominata Toccai, coltivata a vigneto. Ancora, il sommarione allegato al catasto del 1837, nella stessa zona, indica 47 proprietari di terre in loca­lità Toccai, anch'esse coltivate a vigneto.

Non dimentichiamo, inoltre, che il Tocai friulano, era coltivato, unitamente al tokaj ungherese, in territori facenti parte di un'unica entità politica, quale l'Impero Austro-Ungarico.

Questi elementi confermano una circostanza molto rilevante, e cioè che i viticoltori della nostra regione utilizzano da secoli, ed in assoluta buona fede, la denominazione Tocai friulano.

A ciò si aggiunga un altro elemento determinante: dal punto di vista organolettico, è assolutamente indiscutibile che il Tocai friulano si differenzia nettamente dal Tokay ungherese, senza alcuna possibilità di ingenerare confusione nel consumatore, trattandosi il primo di un vino secco da pasto ed il secondo di un vino dolce da dessert.

Queste premesse sono importanti alla luce della disciplina prevista dalla normativa internazionale in materia di tutela delle omonimie.

Già con l'Accordo di Madrid del 1891, confermato dall'Accordo Trips del 1994, le denominazioni omonime, anche tra un luogo geografico, come per il tokaj ungherese, ed il nome di un vitigno, come il tocaj friulano, sono tutelate a condizioni ben precise: l'uso della denominazione deve perdurare nel tempo, deve avvenire in perfetta buona fede e senza ingenerare nel consumatore alcuna confusione. Orbene, tutte queste condizioni, nel nostro caso, sono state rispettate.

Tant'è che la Corte di Cassazione italiana, nel 1962, ha respinto il ricorso della Monimpex, società ungherese per il commercio estero, che pretendeva di veder condannati i baroni Economo di Aquileia per aver venduto in Italia, nel corso degli anni '50 e '60, vini con la denominazione «tocai friulano». Queste le motivazioni: l'utilizzo documentato per lunghissimo periodo, pacifico ed indisturbato, ha creato in capo sia ai produttori italiani, sia a quelli ungheresi, un vero e proprio diritto alla tutela reciproca della parola Tocai e/o Tokai.

Ma allora, ci si chiede, come mai alla Regione Friuli Venezia Giulia viene inibito l'uso della denominazione tocai friulano a decorrere dal 2007?

Il divieto, com'è noto, nasce dall'Accordo commerciale sulla tutela delle denominazioni dei vini stipulato tra la Comunità Europea e la Repubblica di Ungheria nel novembre del 1993.

L'Accordo presenta delle contraddizioni tali, da sollevare molti dubbi sotto il profilo della legittimità.

Tale documento si compone di tre parti: il testo dell'Accordo, contenente, tra l'altro, la disciplina delle denominazioni omonime, l'Allegato che contiene la lista delle denominazioni dei vini protetti, ed il Protocollo che contiene dettagli tecnici.

A queste si aggiungono una Dichiarazione congiunta ed il testo dello scambio di lettere tra le parti contraenti.

Orbene, l'Accordo, pur prevedendo la tutela delle denominazioni omonime nel rispetto dei requisiti prima descritti, ha accuratamente, e forse volutamente, omesso di indicare nella lista delle denominazioni dei vini protetti per il Friuli Venezia Giulia contenuta nell'Allegato all'Accordo stesso, il locai friulano.

Nel mentre, viene riportato il tokaj tra i vini derivanti dalla regione ungherese di Tokaj.
Come è stato autorevolmente affermato, questo è un vero e proprio «falso storico».
Ma vi è di più: nella Dichiarazione congiunta le parti rilevano che, al momento dei negoziati, non erano a conoscenza dell'esistenza di casi di omonimia.

Tuttavia, con un'evidente contraddizione, nello scambio di lettere allegate all'Accordo, si deduce che la denominazione Tocai friulano potrà essere legittimamente utilizzata dai produttori italiani solo fino all'anno 2007.


Se non vi erano casi di omonimia conosciuti dalle parti, come mai è stato sancito il divieto all'Italia di utilizzare la denominazione Tocai friulano?


Questi profili di illegittimità, hanno indotto l'allora Assessore all'Agricoltura, Giorgio Venier Romano ed il Presidente dell'ERSA, Bruno Augusto Pinat, a sensibilizzare il Governo nazionale, a suo tempo inerte, al fine di rimettere in discussione, dinnanzi alla Comunità Europea, il problema del Tocai friulano.

Grazie al forte impegno delle Autorità regionali, l'attuale Governo si è attivato, attraverso il Ministero all'Agricoltura ed il Ministero degli Affari Esteri, sia presso la Comunità europea sia nell'ambito dei rapporti bilaterali Italia-Ungheria, anche in vista dell'ingresso di quest'ultima nell'Unione Europea, per veder riconosciuto all'Italia il diritto all'uso della denominazione tocai friulano anche dopo il 2007.

A seguito degli incontri tenutisi a Budapest, ultimo dei quali tra il Premier Berlusconi ed il Premier Orban, sono emersi dei margini di trattativa che lasciano intravedere una possibile soluzione della vertenza con soddisfazione di entrambe le parti.

La strada è in discesa? Lasciamo agli addetti ai lavori il compito di dipanare una matassa, seppur facilmente districabile sotto il profilo giuridico, molto aggrovigliata sotto il profilo diplomatico.


Resta ferma la convinzione che l'uso della denominazione tocai friulano sia per il Friuli Venezia Giulia un vero e proprio diritto, derivante da un patrimonio storico e culturale irrinunciabile, così caro ai nostri produttori e così importante per tutta l'economia agricola regionale.

NOTIZIARIO ERSA 12/2002

 

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